FAQ
Ritieni di aver diritto ad un risarcimento in seguito ad un incidente stradale?
Le vittime spesso per paura o per mancanza di conoscenza dei propri diritti o perché non sanno cosa fare restano prive del loro giusto risarcimento.
Carmela Pallozzi
Riportiamo alcune delle domandi più frequenti poste nel corso delle nostre consulenze.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale è di dieci anni. Che decorrono dal momento il cui soggetto ha avuto percezione del danno e della sua riconducibilità ad un’azione od omissione del medico.
Il coniuge, o convivente stabile, i figli, i genitori, i fratelli, i nipoti da figlio o fratello, i nonni, i cugini.
No. Ogni Leggittimato ha diritto ad essere risarcito per il proprio dolore a prescindere dal numero dei familiari : solo il risarcimento
per i danni subiti dalle vittime prima di morire è riservato agli eredi secondo la leggi successorie.
Non è possibile fare una statistica precisa; certo che prima di iniziare una causa occorre un approfondito studio interdisciplinare (medico-legale, medico specialistico e avvocato) per valutarne le convenienze.
Si, essendosi il paziente affidato in tutto e per tutto al medico professionista, è su questo che cade la responsabilità per le conseguenze avverse, perchè è lui che ha deciso la cura e la attuata.
Senz’altro si. Nel penale vige la presunzione di innocenza mentre nel civile la “quasi presunzione” di colpevolezza. E’ pertanto consigliabile ricorrere alla denuncia penale solo in ipotesi di danno grave, avuto riferimento alle conseguenzeed alla grossolanità degli errori.
È necessario che prima di intraprendere qualsiasi pratica il medico fornisca al proprio paziente informazioni veritiere e complete(comprendendo pure valutazioni sui pericoli per la salute intrinseci ai trattamenti da attuare) Sul suo stato di salute, utilizzando un linguaggio il più possibile comprensibile. Nel corso della realizzazione del trattamento il paziente ha diritto di conoscerne i risultati e le prospettive di successo, potendo anche chiedere la sospensione del trattamento stesso, qualora i benefici ottenuti siano inferiori agli effetti collaterali prodotti.
Il rifiuto del trattamento sanitario è sempre un diritto del paziente. Tuttavia, il medico deve verificare che la scelta del malato sia consapevole e priva di condizionamenti tale da invalidar né la formazione della volontà. Una volta verificato che il rifiuto delle cure è frutto di una scelta autentica e consapevole, il medico non può che prenderne atto e fermarsi, anche se non intervenire implichi l’ aggravamento dello stato di salute del paziente. In tal caso il medico non può essere chiamato a rispondere di nulla, poiché di fronte a un rifiuto ponderato delle cure la sua astensione da qualunque tipo di attività sanitaria risulta necessaria se non addirittura doverosa.
Nel caso di attività sanitarie svolte da un’équipe medica o da più medici anche non contestualmente la responsabilità del medico è accento regolata dal cosiddetto principio dell’affidamento. In virtù di questo principio “ciascun medico può contare sul corretto svolgimento delle mansioni affidate agli altri medici, siano essi membri di una stessa équipe ho colleghi che hanno svolto la propria attività, relativamente allo stesso paziente, anche in tempi diversi”. Ogni medico deve dunque interessarsi all’attività degli altri colleghi svolta in modo contestuale o precedente alla propria, vagliandone la correttezza e, qualora fosse necessario, rimediando a eventuali lacune operative.